LA TUTELA DELLE OPERE INEDITE
Attraverso tale servizio, chi deposita ottiene una prova dell'esistenza dell'opera con data certa unitamente ad una dichiarazione di paternità e di proprietà dell'opera.
Tale deposito, contrariamente ai suddetti registri che sono pubblici, ha carattere di segretezza e nessuno, a parte il titolare- richiedente o l'autorità giudiziaria che ne disponga l'esibizione, può avere accesso all'opera o ai dati relativi.
Il deposito vale per cinque anni e può essere rinnovato alla scadenza per un uguale periodo.
Se, alla scadenza del predetto termine, il depositante non ritira l'opera o non rinnova il deposito, la SIAE è autorizzata a distruggere l'opera depositata. Possono essere depositati: software, banche dati, opere grafiche e, in generale, esemplari di opere dell'ingegno romanzi, canzoni, racconti, poesie, copioni, trame, soggetti, opere audiovisive.

