LA TUTELA ALL'ESTERO
MODELLO INTERNAZIONALE
In base all'Accordo dell'Aja, relativo alla registrazione internazionale dei disegni o modelli industriali, è possibile depositare un unico disegno o model lo, denominato appunto "modello internazionale", presso l'O. M.P.I. di Ginevra, con ciò ottenendo in tutti gli Stati contraenti (tra cui l'Italia) la stessa protezione che il modello avrebbe avuto se fosse stato depositato direttamente in ogni singolo Stato.
È possibile designare l'Unione Europea nell'ambito di una registrazione internazionale secondo il testo di Ginevra.
La registrazione internazionale avrà nel territorio dell'Unione Europea gli stessi effetti di un modello o disegno comunitario.
L'Accordo dell'Aja ammette il deposito di disegni o modelli multipli: è così possibile richiedere, con un'unica domanda, la protezione di un insieme di modelli sino a un numero massimo di cento, con l'unica limitazione data dal fatto che i modelli in questione devono riferirsi a prodotti ricompresi nella stessa classe della classifi cazione internazionale di Locarno.
MODELLO COMUNITARIO
Il Regolamento CE N.6/2002 ha introdotto la fattispecie dei "Modelli e Disegni Comunitari" che, con effetti dal primo aprile 2003, consente con un unico deposito presso l'U.A.M.I. (Uffi cio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno) di Alicante (Spagna), di tutelare i propri diritti in tutti i Paesi dell'Unione Europea.
I requisiti per la registrabilità nonchè i termini di durata sono sostanzialmente identici a quelli previsti per i depositi italiani. La domanda di registrazione può essere singola o multipla, in tale ultimo caso non sussistono limitazioni al numero di disegni o modelli per i quali richiedere la tutela, a patto che i prodotti sui quali andranno applicati o incorporati appartengano alla medesima classe della classifi cazione internazionale di Locarno.
È, altresì, prevista la tutelabilità di Disegni e Modelli Comunitari non registrati: non necessitano di alcuna formalità amministrativa, devono possedere i medesimi requisiti previsti per i Disegni e Modelli Comunitari registrati, il periodo di protezione dura tre anni a decorrere dalla data della prima divulgazione e attribuiscono unicamente il diritto di vietare a terzi la riproduzione e/o utilizzazione di un disegno o modello identico.

