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software e diritto d'autore

NUOVA DURATA DEL DIRITTO D'AUTORE PER LE OPERE DEL DESIGN

La legge di conversione del Decreto-legge 15 febbraio 2007 n° 10 dal titolo: 'Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2007, introduce rilevanti modifiche alla durata del Diritto d'Autore per le opere del disegno industriale ed alla tutela delle stesse.

Ricordiamo che il Codice della Proprietà Industriale, recependo quanto disposto dal Dlgs 95/2001 entrato in vigore il 19 aprile 2001, legge di riforma del sistema di protezione dei disegni o modelli, prevede all'art. 44 la possibilità della tutela di diritto d'autore per i disegni o modelli, ai sensi dell'art. 2 n°10 della Legge sul Diritto d'Autore, limitando però la durata di questa protezione a soli venticinque anni dopo la morte dell'autore o dell'ultimo dei coautori.

La nuova norma incide ora sulla durata della tutela di diritto d'autore per i disegni e modelli modificando l'art. 44 del Codice ed introducendo in esso il nuovo termine di durata di settanta anni dopo la morte dell'autore o dopo la morte dell'ultimo dei coautori, durata ora comune a tutte le opere dell'ingegno oggetto di tutela di diritto d'autore.

Questa modifica pone quindi fine al conflitto in dottrina tra coloro che sostenevano che la limitazione della durata della tutela di diritto d'autore per i disegni o modelli fosse in contrasto con la Direttiva 93/98/CE di armonizzazione della durata della tutela di diritto d'autore e coloro che temevano la previsione di una durata eccessiva del monopolio sulle opere del design, con la conseguenza di un pesante riflesso sulle possibilità di sviluppo del mercato, per sua natura suscettibile di evolvere in nuove idee di forma e di stile in tempi estremamente più rapidi.

Per temperare l'effetto negativo che poteva derivare nell'ammissione del cumulo delle due tutele nei confronti dei terzi i quali, scaduta la validità della tutela industriale od in assenza di questa, avevano intrapreso la produzione e commercializzazione di disegni o modelli conformi, il Codice all'art. 239 confermava la sospensione, prevista già nella riforma del 2001, per la durata di 10 anni, a decorrere dal 19 aprile 2001, quindi fino al 2011, dell'efficacia della tutela di diritto d'autore nei confronti di tali soggetti.

La nuova norma ora ha riscritto completamente l'art. 239 disponendo che la tutela di diritto d'autore per i disegni o modelli non si applica del tutto ai prodotti conformi ai disegni o modelli che prima del 19 aprile 2001 erano oppure erano diventati di dominio pubblico.

Ciò comporta che, a fronte della maggior durata a settanta anni della tutela di diritto d'autore, per i disegni o modelli che non erano stati protetti con la tutela industriale o per i quali questa era ormai scaduta all'epoca dell'entrata in vigore del Dlgs n° 95/2001, la tutela di diritto d'autore non potrà essere mai invocata ed esercitata.


© BUGNION SpA - Giugno 2007