REGISTRAZIONE DEI MARCHI ALL'ESTERO
E' possibile registrare un marchio anche in Paesi esteri.
Per rivendicare la priorità di un marchio all'estero il termine è di 6 mesi dalla data del primo deposito.
IL MARCHIO INTERNAZIONALE
Ferma restando la facoltà di richiedere la tutela di marchio mediante depositi diretti nei singoli Stati, è stata introdotta - ormai da lungo tempo - la procedura di registrazione di Marchio Internazionale, secondo quanto disposto dalla Convenzione internazionale denominata "Arrangement de Madrid" (Accordo di Madrid), risalente al 14 aprile 1891 ed in seguito sottoposta a revisioni e modifiche.
L'Accordo di Madrid
Tale Accordo prevede una procedura semplifi cata tramite la quale, con il deposito di una domanda di registrazione di marchio presso l'OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) di Ginevra, si producono gli stessi effetti che si sarebbero ottenuti se la domanda di registrazione fosse stata presentata contemporaneamente presso gli Uffici competenti di ciascuno Stato contraente e designato. Il presupposto imprescindibile per accedere alla registrazione di un marchio internazionale è quello di essere titolari di una registrazione nazionale in uno dei Paesi aderenti all'Accordo (Paese d'Origine).
In questo contesto, il marchio internazionale è strettamente legato al marchio nazionale di base e diventa da esso indipendente sol tanto dopo cinque anni dalla data di registrazione.
Dopo il deposito della domanda ed entro il termine di un anno dalla pubblicazione del marchio internazionale nel Registro Ufficiale, le amministrazioni dei Paesi designati nella domanda possono rifi utare la registrazione del marchio sulla base, per esempio, della esistenza di marchi anteriori anticipatori ovvero sulla base di opposizioni alla registrazione presentate da terzi.
Pertanto, la registrazione di marchio internazionale viene concessa solo nei Paesi designati ove nessun rifi uto, emesso ex officio o su istanza di terzi, sia divenuto definitivo.
Più di cinquanta Paesi in tutto il mondo aderiscono all'Accordo di Madrid.
Il Protocollo di Madrid
Il Protocollo di Madrid, creato nel 1989 ed entrato in vigore in Italia il 17 Aprile 2000, è stato adottato per integrare le disposizioni sulla registrazione internazionale dei marchi, con lo scopo di superare gli sbarramenti che impedivano a determinati Paesi od organizzazioni intergovernative di fruire delle disposizioni dell'Accordo di Madrid.
Le principali differenze esistenti tra l'Accordo ed il Protocollo possono essere così sintetizzate:
o secondo quanto disposto dal Protocollo, il richiedente può fondare la sua domanda di registrazione internazionale sulla domanda depositata nel Paese d'Origine; mentre, ai sensi dell'Accordo di Madrid, la domanda internazionale deve essere fondata sulla registrazione effettuata nel Paese d'Origine;
o ciascun Paese aderente al Protocollo di Madrid ha un termine di 18 mesi, in luogo di un anno, per rifi utare la protezione del marchio nel proprio territorio;
o la durata della registrazione è di 10 anni;
o al Protocollo possono aderire non solo Stati ma anche organizzazioni intergovernative, purché uno degli Stati faccia parte della Convenzione d'Unione di Parigi;
o le lingue uffi ciali sono l'inglese, il francese e lo spagnolo; o è prevista, in caso di radiazione, la conversione del marchio internazionale in altrettante domande di marchi nazionali.
Attualmente aderiscono al solo Protocollo una ventina di Paesi fra cui gli Stati Uniti, il Giappone e la Comunità Europea.
Il Regolamento di esecuzione comune all'Accordo e al Protocollo di Madrid
Il 18 gennaio 1996, l'Assemblea dell'Unione di Madrid ha adottato un regolamento di esecuzione comune sia all'Accordo che al Protocollo di Madrid (modifi cato in data 1 settembre 2008).
Con questo strumento normativo sono state introdotte delle disposizioni volte ad agevolare l'applicazione dei due Trattati (coesistenti ma differenziati) costituenti il sistema di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi.
Fra Accordo e Protocollo i Paesi aderenti sono circa 80.
IL MARCHIO COMUNITARIO
È possibile depositare domande di registrazione di Marchio Comunitario presso l'Uffi cio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (U.A.M.I.) di Alicante - Spagna.
La caratteristica principale dell'istituto del Marchio Comunitario è data dal principio fondamentale della sua unitarietà nell'intera Unione Europea. La sua validità ed effi cacia è uguale in tutto il territorio della Comunità: esso può essere registrato, trasferito o essere oggetto di rinuncia, decadenza, nullità, ecc., per l'intero ambito comunitario.
Dal punto di vista normativo le caratteristiche che deve avere un marchio comunitario sono le stesse di un marchio italiano ma è opportuno ricordare che distintività, novità, originalità e liceità devono essere valutate con riferimento a tutti i 27 Paesi dell'Unione Europea ed a tutte le relative lingue ufficiali.
Dal punto di vista procedurale si può segnalare che non è previsto un esame di novità da parte dell'ufficio mentre esiste una procedura di opposizione. Nel caso in cui una domanda di marchio comunitario venga rifi utata, ad esempio per la presenza di diritti di terzi precedenti in uno dei Paesi dell'UE, è possibile trasformare tale domanda comunitaria in domanda nazionale nei Paesi in cui non ci sono impedimenti alla sua registrazione. In questo caso, ai fini della novità del marchio, varrà la data del deposito comunitario o dell'eventuale priorità rivendicata.
Con il progressivo allargamento dell'Unione Europea e con l'eliminazione delle barriere al mercato interno, la registrazione di un marchio comunitario diventa sempre più interessante ed opportuna da numerosi punti di vista fra cui: i minori costi, le minori incombenze burocratiche, la possibilità di un utilizzo limitato geografi camente del marchio che assolve all'obbligo dell'uso su tutto il territorio dell'UE, l'utilizzo di un unico marchio.

