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TRATTAMENTO DELLO STRANIERO
Autore: Pellicanò Laura
Pubblicato ne Il Nuovo Diritto Industriale edito da Il Sole 24 Ore del settembre 2005.
Art. 3 - Trattamento dello straniero
1. Ai cittadini di ciascuno Stato facente parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero della Organizzazione mondiale del commercio, ed ai cittadini di Stati non facenti parte delle suddette Convenzioni, ma che siano domiciliati o abbiano uno stabilimento industriale o commerciale effettivo sul territorio di uno Stato facente parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, è accordato, per le materie di cui al presente codice, lo stesso trattamento accordato ai cittadini italiani. In materia di nuove varietà vegetali, il trattamento accordato ai cittadini italiani è accordato ai cittadini di uno Stato facente parte della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali UPOV, testo di Ginevra del 19 marzo 1991, ratificato con legge 23 marzo 1998, n. 110. In materia di topografie dei prodotti a semiconduttori, il trattamento accordato ai cittadini italiani è accordato ai cittadini di un altro Stato solo se la protezione accordata da quello Stato ai cittadini italiani è analoga a quella prevista dal presente codice.
2. Ai cittadini di Stati non facenti parte né della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, né della Organizzazione mondiale del commercio, né, per quanto attiene alle nuove varietà vegetali, della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali, è accordato, per le materie di cui al presente codice, il trattamento accordato ai cittadini italiani, se lo Stato al quale il cittadino appartiene accorda ai cittadini italiani reciprocità di trattamento.
3. Tutti i benefici che le convenzioni internazionali sottoscritte e ratificate dall'Italia riconoscono allo straniero nel territorio dello Stato, per le materie di cui al presente codice, si intendono automaticamente estese ai cittadini italiani.
4. Il diritto di ottenere ai sensi delle convenzioni internazionali la registrazione in Italia di un marchio registrato precedentemente all'estero, al quale si fa riferimento nella domanda di registrazione, spetta al titolare del marchio all'estero, o al suo avente causa.
5. Ai cittadini sono equiparate le persone giuridiche di corrispondente nazionalità.
Le disposizioni sul trattamento dello straniero in materia di proprietà industriale, seguendo lo stesso schema adottato dalla Convenzione di Parigi (art. 2) e dagli Accordi TRIP's (artt. 1, 2 e 3), sono state collocate tra i principi generali.
Secondo la Relazione Illustrativa, nella norma in commento confluiscono gli artt. 23 e 24 della legge marchi (R.D. n. 929/1942); l'art. 21 della legge sulle invenzioni (R.D. n. 1127/1939); l'art. 5 della legge sulle topografie dei prodotti a semiconduttori (legge n. 70/1989); l'art. 10 delle norme di adeguamento alle prescrizioni dell'atto di revisione del 1991 della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455), disposizioni abrogate dall'art. 246 del presente codice.
Il primo comma dell'art. 3 sancisce il principio della parità di trattamento già previsto dall'art. 2 della CUP, ai sensi del quale ogni Stato membro è tenuto a riconoscere ai resortissants dei Paesi unionisti gli stessi diritti che spettano ai suoi cittadini nel campo della proprietà industriale.
L'art. 3 della Convenzione ha poi esplicitamente assimilato ai resortissants coloro che pur essendo cittadini di Stati non unionisti siano domiciliati o abbiano uno stabilimento effettivo e serio sul territorio di uno Stato unionista.
Secondo quanto disposto dalla norma in commento, il trattamento accordato ai cittadini italiani si applicherà dunque ai cittadini di ciascuno Stato:
a) facente parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale;
b) facente parte della Organizzazione mondiale del commercio;
c) non facente parte delle suddette Convenzioni, ma che siano domiciliati o abbiano uno stabilimento industriale o commerciale effettivo sul territorio di uno Stato facente parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale;
d) in materia di nuove varietà vegetali, ai cittadini di uno Stato facente parte della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali UPOV (Union de Protection des Obtentions Végétales).
Il principio della parità di trattamento si applica, in virtù dell'ultimo comma dell'art. 3, anche alle persone giuridiche di corrispondente nazionalità, in quanto espressamente equiparate ai cittadini.
In materia di topografie di prodotti a semiconduttori, la norma riproduce quanto già disposto nella legge precedente.
In materia di brevetti, già l'art. 21 R.D. 29.6.1939, n. 1127 (Legge Invenzioni) sanciva una completa equiparazione tra cittadini e stranieri quanto alla possibilità di ottenere diritti di brevetto per una invenzione industriale.
Il principio della parità di trattamento dello straniero è stato ampiamente accolto dalla Convenzione sul brevetto europeo, la quale non pone alcuna discriminazione basata sulla nazionalità dei soggetti. L'art. 58 CBE prevede, infatti, che «ogni persona fisica o giuridica ed ogni società assimilata ad una persona giuridica a norma di diritto che la governa può richiedere un brevetto europeo».
Il brevetto europeo può, pertanto, essere richiesto ed ottenuto non solo dai resortirsants degli Stati contraenti, ma anche dai cittadini di Paesi terzi.
In materia di marchi, il terzo comma dell'art. 3 riproduce interamente il contenuto dell'art. 24 Legge Marchi.
Quanto alla normativa comunitaria, è opportuno segnalare che la disciplina sul trattamento dello straniero contenuta nell'art. 5 del Regolamento n. 40/94 CE del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario, è stata recentemente modificata dal Regolamento n. 422/2004 CE del 19 febbraio 2004, che ha sostituito il precedente testo dell'art. 5 con il seguente: «Possono essere titolari di marchi comunitari le persone fisiche o giuridiche, compresi gli enti di diritto pubblico».
La nuova normativa, in conformità al Considerando n. 3 del Regolamento 422/2004, secondo cui «È opportuno far sì che il sistema del marchio comunitario sia accessibile a tutti gli utenti, senza condizioni di reciprocità, equivalenza e/o nazionalità, favorendo così anche gli scambi del mercato mondiale. Tali condizioni rendono il sistema complicato, poco flessibile e inefficiente”, stabilisce, dunque, che possano essere ora titolari di marchi comunitari le persone fisiche o giuridiche, compresi gli enti di diritto pubblico, senza alcun requisito concernente la cittadinanza o la nazionalità.
Il testo del 1994, invece, prevedeva per il richiedente il requisito della cittadinanza o nazionalità degli Stati membri o di altri Stati partecipanti alla Convenzione di Parigi o all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o di Stati che non partecipano alla Convenzione di Parigi in caso di domicilio o di stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nel territorio della Comunità o di uno Stato partecipante alla Convenzione di Parigi o su base di reciprocità.
Il quarto comma dell'art. 3 riproduce la medesima disposizione dell'art. 23 comma 3 °, Legge Marchi e dell 'art. 21 comma 2 ° Legge Invenzioni.
II secondo comma dell'art. 3 sancisce il principio della reciprocità di trattamento per le ipotesi non rientranti nel primo comma.
Ai cittadini di Stati non facenti parte né della Convenzione di Parigi, né dell'Organizzazione mondiale del commercio, né della Convenzione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali, sarà accordato, nelle materie di cui al presente codice, lo stesso trattamento accordato ai cittadini italiani solo a condizioni di reciprocità.
Tale norma applica un principio generale del nostro ordinamento stabilito dall'art. 16 delle Disposizioni sulla Legge in generale secondo cui «Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali».
Segnaliamo che il principio di reciprocità è stato dichiarato inapplicabile nel territorio comunitario con la sentenza della Corte di Giustizia del 20 ottobre 1993,C-92/92 (caso Phil Collins) confermata poi dalla sentenza 6 giugno 2002 C-360/00, sulla base all'art. 6.2 del Trattato CE secondo cui «è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità». Detta disposizione obbliga, dunque, ciascuno Stato membro a garantire una completa parità di trattamento tra i suoi cittadini ed i cittadini di altri Stati membri che si trovino in una situazione disciplinata dal diritto comunitario.
Tale orientamento è stato poi recepito dal sopra citato Regolamento 422/2004 CE, recante modifiche al Regolamento n. 40/94 CE.
Settembre 2005
Trattamento dello straniero
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