PRINCIPIO DI TERRITORIALITÀ E DEPOSITI ALL'ESTERO
Peraltro, una volta ottenuti i brevetti, il titolare si troverà ad avere in mano non un unico brevetto, ma tanti brevetti nazionali soggetti alla relativa disciplina nazionale e tra loro indipendenti (depositi plurimi e brevetti paralleli).
Diversi Trattati e Convenzioni hanno cercato di ovviare a questa eterogeneità di procedure nel tentativo di coordinare le fasi di deposito e/o di esame e di concessione dei brevetti.
CONVENZIONE DI PARIGI
La Convenzione di Parigi - alla quale aderiscono più di 170 Stati - garantisce nei vari Stati un livello minimo di protezione dei diritti di proprietà intellettuale. Essa ha introdotto la regola della priorità, che prevede che chiunque abbia depositato una domanda di brevetto per invenzione (ma vale anche, in forma diversa, per modelli di utilità, disegni o modelli industriali, marchi) in uno Stato aderente all'Unione possa presentare, entro un anno di tempo, in ciascuno degli altri Stati unionisti, una domanda di brevetto per la stessa invenzione i cui effetti retroagiscono, ai fini della novità, alla data della prima domanda.
CONVENZIONE SUL BREVETTO EUROPEO C.B.E.
La Convenzione ha inteso risolvere il problema dei depositi plurimi attuando una procedura unifi cata di deposito, esame e rilascio del brevetto da parte di un Ufficio Europeo dei Brevetti con sede a Monaco di Baviera.
La procedura prevede l'emissione di un rapporto di ricerca corredato da un parere di brevettabilità, un successivo esame approfondito di novità effettuato sulla base dei documenti citati nel rapporto di ricerca e sulla base di eventuali emendamenti depositati dal richiedente, ed infi ne la concessione o il rifiuto del brevetto.
Gli emendamenti depositati dal richiedente nel corso della procedura non possono aggiungere materia nuova né ampliare l'ambito di tutela rispetto a quello originario.
Il brevetto rilasciato (che ha durata ventennale dal deposito) non è però un titolo unitario, perché dà luogo ad un fascio di brevetti che in ciascuno Stato aderente esplicano gli stessi effetti di un brevetto nazionale.
Entro 9 mesi dalla concessione del brevetto, terzi interessati possono presentare opposizione.
L'elenco dei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Monaco è reperibile all'indirizzo:
www.epo.org/about-us/epo/member-states.html#extension.
TRATTATO DI COOOPERAZIONE IN MATERIA DI BREVETTI P.C.T.
Il Trattato si è proposto due obiettivi: agevolare i depositi plurimi con l'unifi cazione delle procedure di deposito e facilitare l'esame di merito da parte dei vari Uffi ci nazionali, favorendo altresì l'armonizzazione delle regole e dei criteri di esame. Con il deposito di una domanda di brevetto P.C.T. (Patent Cooperation Treaty) vengono automaticamente designati tutti gli Stati aderenti (che sono più di 140). Un Uffi cio nazionale o regionale (per richiedenti italiani l'Uffi cio europeo dei brevetti) effettua una ricerca internazionale di novità.
Il rapporto di ricerca viene inoltrato al richiedente corredato da un parere di brevettabilità.
Il P.C.T. consente al richiedente di chiedere che l'organismo incaricato di effettuare il rapporto di ricerca svolga anche un esame preliminare internazionale della domanda. Sulla base degli esiti della ricerca e/o dell'esame, il richiedente potrà vagliare l'opportunità di proseguire nella procedura di brevettazione, e di apportare eventuali emendamenti, che non potranno comunque ampliare l'ambito di tutela originario.
Dopo 30/31 mesi dalla data di deposito o di priorità della domanda di brevetto PCT, termina la fase internazionale della domanda e il richiedente entro tale termine deve adempiere le formalità necessarie per entrare nelle fasi nazionali o regionali dei vari Stati aderenti di suo interesse. Pertanto anche in questo caso non si costituisce un titolo unitario effi cace in tutti gli Stati, bensì un fascio di domande di brevetto nazionali/ regionali.
In tutti gli Stati in cui non viene effettuata l'entrata nella fase nazionale, la domanda di brevetto sarà considerata priva di effetti fi n dall'inizio.
Ciascun Ufficio Brevetti degli Stati prescelti dal richiedente potrà svolgere un ulteriore esame e decidere sul rilascio del brevetto in base alla propria disciplina nazionale e indipendentemente dai brevetti negli altri Stati prescelti.
Ciascun Ufficio potrà tener conto del rapporto di ricerca internazionale e dell'eventuale rapporto di esame preliminare, che però non rivestono carattere vincolante.
CONVENZIONE DI LUSSEMBURGO SUL BREVETTO COMUNITARIO C.B.C.
Con la Convenzione di Lussemburgo sul brevetto comunitario, la quale si innesta nella Convenzione sul brevetto europeo, si è stabilito che il brevetto rilasciato ai sensi della C.B.E. costituisca un titolo brevettuale unitario per l'intero territorio dell'Unione Europea.
Il testo originario della C.B.C. prevede una competenza esclusiva del giudice comunitario alla dichiarazione di nullità del brevetto e dispone, a tal fine, l'istituzione di appositi organi giurisdizionali; disciplina la circolazione del brevetto (cessione, licenza negoziale, licenza obbligatoria); prevede espressamente l'esaurimento comunitario del diritto di brevetto.
La Convenzione di Lussemburgo non è ancora entrata in vigore.

