Autore: Masetti Rossella
Pubblicato ne Il Nuovo Diritto Industriale edito da Il Sole 24 Ore del settembre 2005.
Art. 30 - Tutela (art. 31, comma 2 e 3, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198)
1. Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede è vietato quando sia idoneo ad ingannare il pubblico, l'uso di indicazioni geografiche e di denominazione di origine, nonché l’uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un’indicazione geografica.
2. La tutela di cui al comma 1 non permette di vietare a terzi l’uso nell’attività economica del proprio nome, o del proprio dante causa nell’attività medesima salvo che tale nome sia usato in modo da ingannare il pubblico.
La norma in commento rappresenta una novità in quanto sancisce una tutela autonoma delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche che prescinde sia dalla normativa sulla concorrenza sleale sia dalle specifiche disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in materia.
L'art. 31 comma 2 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198 inquadrava l'uso delle indicazioni geografiche ingannevoli tra le ipotesi di concorrenza sleale per appropriazione di pregi ex art. 2598 comma 2 c.c. Il limite di tale disposizione, superato con l'attuale previsione, consisteva nel fatto che la previsione non conferiva un diritto positivo ma unicamente la facoltà di agire, a determinate condizioni, contro un uso sleale. Tali condizioni, quali in particolare la necessità di un rapporto concorrenziale tra il soggetto attivo e passivo dell'illecito, sono superate dalla disposizione in commento con l'effetto di ampliare sia i soggetti legittimati attivi all'azione sia le fattispecie oggettive che possono formare oggetto di contestazione.
Il sistema processuale e sanzionatorio di questi diritti non titolati appare pertanto essere identico a quello previsto per i diritti di proprietà industriale registrati.
Le principali fonti internazionali di tutela delle denominazioni di origine risalgono alla Convenzione dell'Unione di Parigi deI 1883 che statuisce la protezione contro l'utilizzazione diretta o indiretta di una falsa indicazione riguardante la provenienza del prodotto, all'Accordo di Madrid in ordine alla repressione di false e fallaci indicazioni di provenienza delle merci del 1891 e all'Accordo di Lisbona del 1958 sulla protezione delle denominazioni di origine e sulla loro registrazione internazionale. In particolare quest'ultima Convenzione prevede un meccanismo di registrazione internazionale delle denominazioni di origine dei prodotti. Secondo l'art. 2 di tale Convenzione la tutela è concessa ad una «denominazione geografica di un Paese o di una località, utilizzata per designare un prodotto che ne è originario e di cui le qualità o i caratteri sono dovuti, esclusivamente o essenzialmente, all'ambiente geografico, comprendente i fattori naturali e umani».
Tali denominazioni inoltre vengono protette (art. 3) «contro qualsiasi usurpazione o imitazione, ancorché l'origine vera del prodotto sia indicata o la denominazione sia tradotta e accompagnata da espressioni come 'genere', 'tipo', 'modo', 'imitazione' o simili».
L'Arrangement di Lisbona richiede una registrazione e la subordina ad un collegamento fra le caratteristiche obiettive del prodotto e l'ambiente geografico di cui è originario comprensivo anche di fattori naturali e umani. Se si pongono a confronto la normativa italiana che ha dato attuazione al TRIPs e l'Arrangement di Lisbona si possono notare rilevanti differenze. L'art, 31 del D.Lgs. 198 del 1996 accorda protezione a tutte le denominazioni che rispondono ai requisiti indicati, indipendentemente quindi da una qualunque forma di registrazione, inoltre non è richiesto che l'ambiente geografico si caduca in caratteristiche obiettive del prodotto richiedendo la norma che 'n'ambiente sia legata anche solo la reputazione deI prodotto stesso.
La normativa comunitaria sulle denominazioni di provenienza appare piuttosto articolata anche se meno frammentaria rispetto alla normativa nazionale. Si sottolinea che una prima importante suddivisione è data dalla contrapposizione tra la disciplina delle denominazioni dei prodotti vitivinicoli e quella delle restanti denominazioni di origine. La materia vitivinicola è attualmente regolata dal Regolamento n. 99/1493/CE e dai regolamenti di applicazione.
La disciplina comunitaria delle denominazioni di origine per i prodotti agroalimentari diversi da quelli vitivinicoli è contenuta principalmente nel Regolamento n. 92/2081/CEE che prevede una procedura di registrazione per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP). Quanto ai presupposti per la registrazione mentre la DOP identifica la denominazione di un prodotto la cui produzione, trasformazione ed elaborazione devono aver luogo in un'area geografica determinata e caratterizzata da una perizia riconosciuta e constatata, nell'indicazione geo-grafica protetta il legame con il territorio è presente in almeno uno degli stadi della produzione, della trasformazione e dell'elaborazione del prodotto. DOP e IGP sono protette in generale contro «tutte le prassi che possano durre in errore il pubblico sulla vera origine dei prodotti»11 nonché contro «qualsiasi usurpazione, imitazione, o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali 'genere', 'tipo', 'metodo', 'alla maniera', 'imitazione' o simili».
La tutela si estende anche all'ipotesi di sfruttamento parassitario per prodotti non oggetto di registrazione ma comparabili ai prodotti registrati.
Settembre 2005