Marchi, disegni e modelli

RECENTE INTRODUZIONE DEL CODICE DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE


A fine Dicembre 2004 il Consiglio dei Ministri ha finalmente approvato il testo del Decreto Legislativo che introduce nel nostro ordinamento il Codice dei Diritti di Proprietà Industriale, la cui entrata in vigore avverrà decorsi 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il Codice non introduce sostanziali novità né modifiche al sistema già in vigore, tuttavia riorganizza profondamente disposizioni fino ad ora contenute in numerose leggi e regolamenti. Il quadro dei riferimenti normativi dovrebbe ora acquisire maggior coerenza sistematica e logico-giuridica, con ricadute positive in tema di attrattiva che il mercato italiano può suscitare agli occhi di investitori nazionali ed esteri, assicurando più efficace protezione ed utile sfruttamento economico di quella parte del patrimonio aziendale rappresentato dai beni immateriali.

Il Codice segue lo schema dettato dagli accordi T.R.I.P.S. ed il Ministero per le Attività Produttive sarà chiamato ad agire da protagonista nel quadro del riassetto amministrativo e burocratico delineato dal Codice, in chiave funzionale al buona operabilità delle riforme in atto. Riportiamo di seguito, gli aspetti di maggior rilevanza del testo normativo in esame:


1. I principi generali comuni a tutti i Diritti di Proprietà Industriale sono ora riuniti nel Capo I

2. Per la prima volta i Diritti di P.I. sono espressamente elencati all'Art. 1 del Codice: invenzioni, modelli di utilità, design e modelli, nuove varietà vegetali, topografie dei prodotti a semiconduttori, marchi ed altri segni distintivi (ditta, insegna, marchi di fatto, etc.), indicazioni geografiche, denominazioni d'origine, segreti aziendali. Il Diritto d'Autore non è stato incluso, poiché tale materia rientra tra le specifiche competenze del Ministero delle Attività Culturali.

3. Marchi registrati. Nessuna novità di diritto positivo degna di nota rispetto alla normativa previgente, già in linea con i principi espressi dalle norme internazionali che vincolano l'Italia, eccezion fatta per la disciplina dei rinnovi di marchi che abbiano subito lievi modifiche negli elementi non essenziali, per i quali non sarà più ammesso il rinnovo: si è voluto in tal guisa evitare margini (incerti) di discrezionalità affidati all'UIBM in sede di rinnovo.

4. Indicazioni Geografiche e Denominazioni d'Origine. Riprodotta la disciplina già in vigore con inclusione delle norme a tutela del 'Made in Italy' previste dalla Legge Finanziaria 2004.

5. Design ed aspetti collegati in tema di Diritto d'Autore. La normativa aveva già visto un intervento di riforma del legislatore in adeguamento alla Direttiva UE 98/71. Il termine per lo sfruttamento dei diritti patrimoniali d'autore derivanti da opere di design è di 25 anni post mortem autoris. Anche allo scopo di applicare correttamente la protezione d'Autore alle opere di design industriale (laddove posseggano il duplice requisito del carattere creativo e del valore artistico) il Ministero delle Attività Culturali notificherà al Ministero delle Attività Produttive le richieste di registrazione ex Art. 103 L.A.

6. Invenzioni brevettate. Le invenzioni bio-tecnologiche non sono comprese, essendo materia affidata alla potestà legislativa delegata del Governo tramite specifico mandato Parlamentare del 2003. E' stata mantenuta la distinzione tra invenzioni e modelli d'utilità (invenzioni c.d. 'minori'), nonostante la stessa non sia prevista da numerosi Paesi anche europei, in vista di una futuribile e preannunciata regolamentazione dei modelli a livello comunitario. Nessuna novità in tema di Certificati Complementari di Protezione per i prodotti farmaceutici, che saranno gradualmente sostituiti dai Certificati Comunitari. Infine, è previsto che l''equo premio' per le invenzioni dei dipendenti realizzate nello svolgimento delle mansioni lavorative (che non siano precipuo oggetto del contratto di lavoro) sia affidata ad un collegio di arbitratori.

7. I segreti aziendali assurgono ora al rango di Diritti di P.I.

8. Tutela giurisdizionale. L'intero sistema è sempre più indirizzato verso importanti cambiamenti ed auspicati miglioramenti in tema di funzionalità, celerità, certezza. In particolare, sono già operanti le Sezioni Specializzate in P.I. presso i Tribunali Civili dei maggiori capoluoghi di Regione/Provincia, i quali applicheranno in futuro il rito societario, che ridurrà sensibilmente i tempi processuali. Inoltre, i Giudici potranno ora tenere in considerazione i profitti conseguiti dai contraffattori all'atto di determinare il risarcimento dovuto ai titolari dei diritti violati.

9. Vengono introdotte nuove misure per la lotta alla pirateria ed è prevista l'istituzione a livello ministeriale del Comitato Anti-contraffazione.


© BUGNION S.p.A. - Gennaio 2005