PER “DISEGNO O MODELLO” SI INTENDE L’ASPETTO DELL’INTERO PRODOTTO O DI UNA SUA PARTE QUALE RISULTA, IN PARTICOLARE, DALLE CARATTERISTICHE DELLE LINEE, DEI CONTORNI, DEI COLORI, DELLA FORMA DELLA STRUTTURA SUPERFICIALE E/O DEI MATERIALI DEL PRODOTTO E/O DEL SUO ORNAMENTO. DEVE CONSIDERARSI “PRODOTTO”, “QUALSIASI OGGETTO INDUSTRIALE O ARTIGIANALE , COMPRESI, TRA L’ALTRO, I COMPONENTI CHE DEVONO ESSERE ASSEMBLATI PER FORMARE UN PRODOTTO COMPLESSO, GLI IMBALLAGGI, LE PRESENTAZIONI, I SIMBOLI GRAFICI E CARATTERI TIPOGRAFICI, ESCLUSI I PROGRAMMI PER ELABORATORI”.
Nel caso delle registrazioni per disegni o modelli, è importante segnalare che, con una sola domanda, può essere chiesta la protezione per più disegni e modelli, senza limite di numero, a condizione che essi rientrino in una sola classe della classificazione internazionale di cui all’accordo di Locarno del 1968: questo tipo di domanda è denominato convenzionalmente “modello multiplo”.
Il legislatore ha, altresì, ammesso “il cumulo delle protezioni”, vale a dire la possibilità di chiedere la registrazione del disegno o del modello e, ogniqualvolta siano individuabili in esso un “carattere creativo” ed un “valore artistico”, anche minimo, accedere alla protezione prevista dalla legge sul Diritto d’Autore.